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I Capitoli del 1792

Al nome della Santissima Trinità Padre Figlio e Spirito Santo della Gloriosissima Madre sempre Vergine Maria, del nostro Padre Protettore San Pasquale Baylon, e di tutti i Santi del Paradiso Amen.
Essendo che in vigore della Grazia accordataci dall’Illustrissimo e Revedentissimo Monsignore Arcivescovo di Firenze Antonio Martini, sia stata ripristinata la Compagnia dei Quochi, sotto il titolo di San Pasquale Baylon, posta nella Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita in via Santa Margherita perciò si stabiliscono i seguenti Capitoli, e Regolamenti, da osservarsi inviolabilmente da tutti i nostri Fratelli, allora quando verranno approvati dall’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Arcivescovo nostro.

Capitolo I

Delle nostre Tornate

Resta stabilito che le Tornate si faccino ogni ultimo venerdì di ciascun mese alle ore 23 e si canti l’Ufizio dei Morti cioè il primo Notturno, o come più piacerà al nostro Padre Governatore e Consiglieri.

Capitolo II

Dell’Ammissione dei nostri Fratelli

Vogliamo che i nostri Fratelli ( conforme si praticava avanti La Soppressione) per essere ammessi i quali prima di mandarli a Partito, devino stare otto Giorni in Tavoletta, acciò ciascuno possa avere tempo d’informarsi delle qualità, e azioni dei medesimi, e dovendo mandare a Partito alcuno , prima sia vinto dal Seggio, e dal Correttore, con tutti i voti Neri, e dipoi in corso di Compagnia a tutti i Fratelli per i due terzi, e quando non restasse vinto, potrà ritornare a Partito al nuovo Seggio, e vinto che sarà pagherà in mano al nostro Servo, Lire Due, e questo lo potrà fare anco in due paghe, purchè non oltrepassi il tempo di mesi quattro; si dovrà pagare ancora da ognuno lire due di tassa, cioè ogni quattro mesi la rata, bene inteso però che tutti quelli i quali esistevano dei nostri Fratelli nel tempo della generale Soppressione delle Compagnie. Seguita il dì 21 marzo 1785 non abbino bisogno di andare di nuovo a Partito, sempre che avessero pagata l’annua Tassa di Lire Due. Morto che sarà uno dei nostri Fratelli il Servo sarà tenuto ad avvisarlo a tutti i nostri Fratelli, acciò possa recitarsi l’Ufizio, in suffragio dell’anima sua.

Capitolo III

Di quelli che non possono godere Ufizi.

Chiunque di nostri Fratelli non sarà stato quattro mesi di nostra Compagnia, non potrà godere veruno Ufizio, e dovrà essere in giorno con avere pagata la tassa, in mano al nostro Servo o Camarlingo, del quadrimestre che corre altrimenti si estrarrà un altro in luogo suo.

Capitolo IV

Del Padre Correttore

Si vuole inoltre che il nostro Padre Correttore sia sempre il Signore Priore pro tempore della Chiesa di Santa Margherita, la di lui incumbensa sia d’assistere in tutte le nostre Tornate e nella Festa del nostro Protettore San Pasquale Baylon, amministrare il Santissimo sacramento della Penitenza, intromettersi se mai ( che Iddio non voglia) seguisse qualche discordia, o dissapori tra alcuno dei nostri Fratelli; a questo per tanto come Ministro d’Iddio, e direttore dell’Anime nostre li si porti tutta la venerazione, e rispetto, dovendosi punire dal Seggio chiunque non gli portasse tutti quei debiti rispetti; al quale per suo Onorario gli si darà ogni quattro mesi lire quattordici e per la Festa titolare di San Pasquale, sarà in libertà del Seggio di quel tempo dargli quella recognizione che gli parrà di dovere, a forma delle sue fatiche, e più lire quattordici.

Capitolo V

Delle Tratte.

Perché tutti i nostri Fratelli, siano partecipi degli Ufizi di nostra Compagnia, purchè il Governatore, primo Consigliere, e Camarlingo sappiano sufficientemente leggere e scrivere, perciò vogliamo che le borse ove sono descritti i nomi e cognomi dei nostri Fratelli stiano servate in una cassa a tale effetto destinata, con tre chiavi differenti, una delle quali la tenga il Governatore, una il primo Consigliere, e l’altra il Camarlingo; Dovendosi per tanto fare la Tratta , quale seguirà l’ultimo venerdì di Aprile, Agosto e Novembre di qualunque anno, si esporrà la detta cassa in Corpo di Compagnia, o in altro luogo, ove si dovrà fare la Tratta; a tale estrazione vi assisterà sempre il Padre Correttore, o altro Sacerdote dal medesimo destinato, purchè questo non deva andare in uso, ma per solo caso d’impotenza , dell’Illustrissimo Padre Correttore, e letto pubblicamente dallo Scrivano lo specchio ed il capitolo dei divieti, il Governatore vecchio, intuonerà l’Inno Veni Creator, di poi il Provveditore votata la Borsa dei Governatori, il Governatore vecchio, prenda una di quelle Polizze, e letta in segreto , la dia in mano del Provveditore, il quale leggendola in pubblico, notificherà Nome, e Cognome dell’Ufiziale nuovamente eletto, et’estratto, et’il medesimo praticherà nell’estrazione degli altri Ufiziali; il numero dei quali vogliamo che sia Governatore, primo, e secondo Consigliere, due Maestri dé Novizzi, due Infermieri, un Camarlingo, un Provveditore, uno Scrivano, e due Sagrestani, Niuno però di questi sarà capace di godere nel medesimo quadrimestre più di un Ufizio, quale durerà soli mesi quattro, Chi poi estratto Ufiziale tralascerà per tre Tornate continue di venire a prendere l’Ufizio (non avendo legittima scusa) se lo perda ed in suo luogo se ne estragga un’altra. Inoltre se quelli che tengono le chiavi della cassa, per legittime cause non potessero accedere alla Compagnia, sarà cura del Servo di farsele consegnare, perché non naschino disordini.

Capitolo VI

Dell’autorità del Governatore

Vogliamo che il Padre Governatore abbia tutta l’Autorità nel suo quadrimestre, come Superiore assoluto, ed a quello si renda obbedienza, e si abbia tutto il rispetto, ed in sua assenza passi tale Autorità, nel primo Consigliere assieme con gli altri Ufiziali. Dovrà con i due Consiglieri correggere, ed assentare quelli che mancassero al proprio dovere, secondo che richiede la buona Giustizia, non possa egli graziare alcun che fosse Debitore alla Compagnia quando imponesse qualche pena, o mortificazione ( con l’Approvazione del Correttore e Consiglieri) a chi avesse mancato come sopra, e che il delinquente non volesse obbedire, possa essere assentato sei mesi, ne il Governatore che succederà o altri possino fargli grazia veruna e chi presumesse contravvenire al Suo ordine e volesse annullare quanto è stato determinato, resti ipsi facto privo della carica e raso dalla Compagnia. Ma volendo esse rimesso, il che non potrà farsi se non passato un Triennio, si procederà come se fosse un novizio. Quando occorresse radere qualche fratello, possa farlo il Governatore, ma però con il Partito degl’Ufiziali, per i tre quarti dei voti Neri.

Capitolo VII

Del Camarlingo

Determiniamo ancora che la nostra Compagnia abbia un Camarlingo, sotto la di cui custodia si conservi tutto il denaro, e questo si estragga dalla sua Borsa squittinata e prima di occupare tal carica deva dare due idonei Mallevadori. Avrà il suo Libro d’Entrata e Uscita, per impostarvi tutti i denari che gli verranno in mano, siccome quegli che spenderà in bisogno del Luogo; non possa egli pagare spesa veruna senza lo stanziamento del Seggio, eccettuata la spesa di Lire due , e passando detta somma s’intenda aver pagato dal proprio, senza poterne pretendere rimborso, e dovrà ogni mese dare almeno al Seggio riscontro della sua amministrazione, quando poi sarà terminato il tempo del suo Ufizio deva subito rimettere il denaro che si ritrova, in mano del nuovo Camarlingo, e non avendo questi, accettato in mano del Provveditore Pro Tempore , e dentro lo spazio di un mese dia discarico del suo Maneggiato a due revisori eletti dal Seggio, consegnando poi al nuovo Camarlingo quanto gli fosse restato in mano, e non lo rimettendo, deva tanto esso quanto i suoi Mallevadori essere molestati a forma di ragione, quindici giorni dopo fatta la detta revisione e rendimento dei conti.

Capitolo VIII

Dei Maestri dè Novizi

Vogliamo ancora che ai due Maestri dei Novizi appartenga porre in tavoletta e tenere per lo spazio di giorni otto, quello che vorrà essere dei Fratelli di nostra Compagnia, e sarà poi cura d’informasi della Nascita , e costumi di essi, avendo riflesso che dalle buone qualità dei Fratelli, nella resulta maggior vantaggio e decoro della nostra Compagnia, e trovando essere i buoni costumi, consegnando le Polizze al nostro Provveditore, acciò il medesimo le proponga al Seggio, per darlo al Partito, proibendo a tutti i Fratelli, il proporre, e mettere in Tavoletta i Novizi, fuori della Tornata, e se prima non sono letti pubblicamente in Corpo di Compagnia, e chi trasgredisce, resti assentato dalla nostra Compagnia, per quattro mesi, ne il Governatore possa far grazia circa la detta assentazione.

Capitolo IX

Degl’Infermieri

Vogliamo ancora che la nostra Compagnia abbia due Infermieri i quali averanno cura particolare di visitare gli Ammalati di nostra Compagnia, con portar loro il benefizio di lire 1.10 quando però i detti Malati ne faccino istanza, e sieno capaci di conseguirli, chi dunque sarà gravato da Febbre producendo la Fede del Medico sarà messo in Tavoletta ed il Provveditore fattosi fare il mandato dallo Scrivano lo presenti al Camarlingo, da cui per la prima volta gli consegnerà £ 1.10 e parimente la seconda , compito però lo spazio di giorni otto, dal di primo benefizio e chiunque somministrasse detto sussidio senza la detta Fede de medico, come ancora chi essendo incapace gli ricevesse, sia tenuto a restituire quel denaro che aveva ricevuto dalla Compagnia, quando poi andasse allo spedale sia partecipe d’un benefizio all’entrare, ed’ali partire, avendo però avuto un benefizio in Casa, e andando poi allo spedale, se gli somministri il secondo, quando esce, e avendoli conseguiti tutti due prima di andare allo spedale, non possa pretender altro, come anco dello spedale ritornasse a casa malato, volendo che da una malattia, all’altra vi corra l’intervallo di due mesi, purchè il male non sia l’istesso, ma diverso.

Capitolo X

Di Sagrestani e suo Obbligo

Determiniamo per tanto che quegli che saranno estratti nell’Ufizio di Sagrestano, devino per tutto il quadrimestre far provvedere la Cera per l’Altare maggiore, e per il Seggio, e ricevere la consegna del Provveditore, accendere, e spegnere ai tempi opportuni, osservino nel mandar a banco in mancanza degli Ufiziali come anco al Seggio, di prevalersi di Persone abili a quell’Ufizio, con distribuire l’Antifone e Lezzioni per tempo, e soprattutto essere i più solleciti alle Tornate.

Capitolo XI

Del Provveditore e suo obbligo

Nel farsi l’elezione del Provveditore il P. Governatore proporrà due di nostri Fratelli che non abbiano meno di 30 anni e stati due anni almeno di nostra Compagnia, purchè sieno abilitati e idonei a detta carica. Uno ne nominerà il primo et’uno i secondo Consigliere dovendosi pertanto venire all’elezione dell’I. Provveditore quale seguirà l’ultimo venerdì di Novembre, si manderanno uno per volta i proposti a Partito dove non siano meno di 30 Fratelli a rendere, e quello che averà più voti favorevoli; arrivando però a due terzi sarà il Provveditore la di cui carica durerà un anno, terminato il quale dovrà andare per la conferma; se poi il primo degl’eletti non volesse accettare passi l’elezione nel secondo purchè anco egli arrivi a due terzi e non volendo accettare nemmeno il secondo, allora il nostro Governatore e suoi Consiglieri faccino nuova nomin, e ai nuovi nominati gli si dia il Partito e si faccia come sopra e sarà cura del Provveditore tenere in consegna tutte le robe, libri, scritture, ed altro della Compagnia, così provvedere tutto bisognevole al quale effetto terrà un libro intitolato Entrate et Uscita, per notare in quello quanto riceve e paga; non possa fare spese che paghi £ 2 come si dice nel capitolo del Camarlingo e non avendo le ricevute di quanto avrà pagato e non gli sarà menato buono nella revisione dei conti che si farà ogni quattro mesi, abbia ancora un libro da notarsi i Partiti e stanziamenti e per registrare quanto si tratta per l’interesse della Compagnia; sarà esente dal pagare l’annua tassa.

Capitolo XII

Dello Scrivano

L’elezione dello Scrivano si farà nel modo e forma appunto che quella del Provveditore , sia però in età non meno di anni 25, deve ancor’esso andare per la rafferma ; terrà il Campione ove descriverà i Fratelli, le di loro tasse, rifiuti, e tutto quello che può appartenere alla carica i Scrivano, quindici giorni avanti la Tratta leverà lo Specchio, farà le Polizze , l’imborsazione e squittinio, farà i mandati per i benefizi degl’infermi , et altro secondo il costume del luogo, sarà esente dall’annua tassa conforme il Provveditore, godendo solo questi due uffizi tal privilegio.

Capitolo XIII

Del Servo

Vogliamo che per servizio di nostra Compagnia si elegga un Servo col medesimo ordine del Provveditore ed ogni Anno nell’ultimo venerdì di Dicembre, deva andare a Partito per la rafferma e vinto per i due terzi deva essere il più sollecito al servizio della compagnia e molto attento nel fare gli inviti, avendone però positivo ordine dal Seggio secondo l’occorrenze et abbia per provvisione di sue fatiche lire dodici l’anno con pagargliene ogni 4 mesi la rata, dovendo poi fare inviti straordinari gli si assegni soldi dieci per ciascun invito, se poi essendo dei nostri Fratelli diventasse Servo allora sia esente dalla tassa e sia incapace d’Ufizi e deponendo la carica di Servo deva stare al divieto di mesi quattro avanti di potere godere veruno Ufizi. Dovendo risquotere il modesimo le xxx com che sia idone malleva xxx.

Capitolo XIV

Del modo di fare lo Squittinio.

Vogliano per tanto che la nostra Compagnia abbai una cassetta con tre chiavi di differenti ingegni, una la tenga il Governatore, l’altra il primo Consigliere e la terza il Camarlingo ed in questa cassetta vi sia una borsa chiamata del Governatore, una del primo Consigliere ed una del Camarlingo, e queste tre borse sieno squittinate, ed in queste tre borse non vi si squittinino se non Persone atte ed idonee a simili cariche, cioè che sappiano leggere e scrivere, vi sia ancora una borsa del secondo Consigliere, una dei Maestri dei Novizzi, una degli Infermieri, una di Sagrestano, ed una del Ricorso, ed in queste cinque borse s’imborsino tutti i Fratelli generalmente dovendosi dunque fare lo squittinio, il quale seguirà ogni tre anni il Governtore e pro tempore eleggerà due Fratelli, uno per uno i due Consiglieri, uno Camarlingo, uno per uno i Maestri de Novizzi, uno il Provveditore ed uno lo Scrivano, in tale elezione procurino di prevalersi d’Uomini disappassionati ed amanti solo della retta Giustizia, nel farsi per tanto lo squittinio vi assista il Governatore, come capo principale, il Correttore, il Provveditore per raccogliere i voti, e lo Scrivano per leggere le Polizze, ma niuno di questi possa rendere; se poi qualcheduno dei chiamati legittimamente impedito, volesse sostituire un altro in luogo suo non lo possa fare, ed allora la sostituzione spetterà a farsi da quelli Ufiziali dai quali fu nominato il sostituto impedito; niuno degli squittinati possa raccontare quanto si opera, e si delibera nello squittinio, ad alcuno benché dei Fratelli, e chi contravvenisse, sia tosto assentato per un anno; cominciandosi adunque lo squittinio dalla Borsa del Governatore, si manderanno a Partito uno per volta, quelli che sanno leggere e scrivere ponendo la Polizza e i voti in un Cartoccio da per se e finito di squittinare la detta Borsa, si aprino i cartocci uno per volta e quelli che resteranno vinti per i due terzi dei voti neri s’imborsino nella Borsa del Governatore, e quelli che non sono vinti per i due terzi si brucino immediatamente senza spiegarli, ed’il simile si faccia nello squittinare la Borsa del primo Consigliere , e Camarlingo, e tutto ciò per levare ogni difficoltà. Nell’altre Borse poi si mettino tutti generalmi
Dato che avanti tre anni rimanesse vuota una qualche Borsa squittinata , in tal caso si squittini quella col medesimo ordine che sopra; Di più ordiniamo che in ogni Borsa Squittinata vi rimanghino tre Polizze, ne mai s’aprino, avvertendo ancora di bruciare tutte le Polizze alla presenza i tutti prima di fare lo squittinio, il quale comandimo che si faccia sempre in nostra Compagnia, in una delle tre Feste dello Spirito Santo, finalmente poi proibischiamo l’assistere allo Squittinio il Padre, col Figlio, Fratello, con Fratello, cugino con Cugino, e Zio carnale.

Capitolo XV

Del modo di fare i Partiti.

Comechè suole accadere alle volte doversi trattare, o decidere sopra qualche occorrenza spettante al buon governo della Comapgnia e però sia necessario fare qualche nuovo, estraorinario Partito, però vogliamo che in tal congiuntura, il P. Governatore, e suoi Consiglieri fatto fare dal Servo un generale invito a tutti i fratelli quindici giorni avanti, i quali adunati si esponga il motivo per cui si faccia il nuovo Partito, quale sarà vinto, ed approvato concorrendo tre voti Neri fra loro, e dipoi con gli atri Ufiziali per tre quarti di voti neri, ed in caso che mancasse alcuno Ufiziale ( eccetto però il Governatore, quale vogliamo che sia presente a tutti i Partiti, e deliberazioni, che in nostra Compagnia si faranno, non avendo giusto impedimento, ed in tal caso vogliamo succeda in suo luogo il primo Consigliere, e per quella volta tanto abbia tutta l’Autorità del Governatore) allora si ricorra alla Borsa detta del Ricorso, e si estragga da quella tant Arruoti, quanti Ufiziali mancheranno, e vogliamo che gl’estratti per quella volta siano veri Ufiziali, e passato detto Partito a Banco come sopra, allora si mandi tra tutti gli Ufiziali , e tutto il Corpo di Compagnia, il quale testi vinto per i due terzi di voti neri e non altrimenti, e non vincendo per due terzi, s’intenda nullo, e di niun valore. Volendo ancora che non sieno meno di trenta Fratelli; ed’a qualsivoglia Partito da farsi dichiariamo incapaci di poter rendere gli specchioni, e nel fare qualunque Partito, e nel trattare qualsivoglia affare circa la nostra Compagnia, sia cura del Provveditore e dei Sagrestani di licenziare con tutta civiltà, e amorevolezza gli Specchioni, ed insieme con essi tutti quegli che non sono dei Fratelli, per levare tutte le difficoltà.

Capitolo XVI

Dello Specchio.

Chiunque dei nostri Fratelli sarà Debitore alla nostra Compagnia di soldi sei, e denari otto, s’intenda a Specchio , e però sia incapace di Ufizzi, e benefizi; chi poi avesse debito £ 1.10 di tassa, s’intenda Specchione, ed in tal caso gli si assegni un mese di tempo, a rimettersi in pari, facendo avvisato al Provveditore tal proroga , e passato il detto tempo il Provveditore faccia noto al Governatore quanto occorra facendone ricordare per il Servo al Fratello già Specchione, che il tempo assegnato a risolvere è decorso, e volendo poi alcuno dei Fratelli Specchioni essere rimesso anco doppo lungo tempo, si presenti al Governatore, e suoi Consiglieri, chiedendo tal Grazia con tutta reverenza, il conceder la quale sarà in arbitrio, e disposizione di essi, ne doveranno negarla, quando sia di quei Fratelli di buono esempio, e di ottimi costumi.

Capitolo XVII

Del Divieto

Vogliamo ancora che ciascheduno dei nostri Fratelli deposto il proprio Ufizio abbia il divieto di mesi quattro; Parimente si proibisce poter essere Ufiziale di Tratta nell’istesso quadrimestre, Padre, Figlio, Fratello, Zio,Nipote, Cugino, e simili congiunti; e quando alcuno degl’estratti non venisse alla Compagnia per tre Tornate, si estragga in Luogo di essi altro Soggetto.

Capitolo XVIII

Delle Spese, e Revisori di Conti

Concediamo al P. Governatore, e suoi Consiglieri, che per servizio alla Compagnia possino fare spese straordinarie fino a £ 7. col Partito però di tre voti neri, e bisognando passare detta somma, si faccia il Partito tra tutto il corpo per i due terzi, similmente ogni quattro mesi, si faccia rivedere i conti al Camarlingo, Provveitore, e Risquotitore e di questa revisione ne faccino consapevole il Governatore, ricordando a chiunque sarà revisore, l’operare con tutta fedeltà, sapendo ognuno benissimo l’incarico della propria coscienza quando operasse contro la Giustizia, l’ammonisce infine ciascuno de nostri Fratelli a riflettere, che il Governo intanto si è degnato che si riapra la Compagnia nostra detta di S. Pasquale Baylon, in quanto che si lusinga , che tutti, e singoli si aduneranno in essa per il solo fine di fare del Bene, ed in salute dell’anime loro, perciò si ricorra a tutti, ad intervenire con la sola idea di lodare Iddio, la Sua Santa Madre, e porgere fervorose Orazioni l nostro P. S. Pasquale, che ci mantenga sempre in pace, e uniti in perfetta Carità; Tu aute dono.

 

Fine.

Atteso il consenso del Parroco della Chiesa di Santa Margherita di Firenze si permette l’erezione nella medesima della Congregazione di S. Pasquale Baylon ed approvati i presenti Capitoli, osservate però le Leggi ed Ordini veglianti, e con che non vi faccia adunanza o funzione in tempo da recare il minimo disturbo alla Compagnia del Sacramento già esistente in detta Cura di Santa Margherita ò funzioni che da questa in qualsivoglia tempo si facessero, e che quanto alle adunanze nella Settimana Santa, se ne impetri la Licenza dell’Ordinario l quale dovranno presentarsi i presenti Capitoli prima di qualunque adunanza da farsi.
Dato Dalla Segreteria M. R. Diritto Li.
26 Giugno 1792.
Gio. Batta Cellesi.

 

  1. 27 Giugno 1792

Esnatta la punto Copia dal suo Originale esistenza nell’Archivio della Segreteria I Regio Diritto Conela.
Ed in fede X.

 

Averardo Corboli Dottore dell’una e dell’altra Legge, Protonotario Apostolico: Decano della Chiesa e Metropolitana Fiorentina e Vicario Generale dell’Ill.mo: e Rmo Monsignore Antonio Martini Arcivescovo di Firenze.
Avendo noi fino de 27 Giugno 1792 con lettera della Nostra Cancelleria diretta al defunto Sig. Priore si S. Margherita, che si conserva nella Curia Arcivescovile e precisamente nella filza di Cancelleria di F. anno al n. 16 g. Veduti i suddetti Capitoli, e permesse alla ripristinata Compagnia di San Pasquale Baylon, che si aduna nella Chiesa di S. Margherita di fare le loro adunanze colte le regole prescritte in detti Capitoli. E venendoci ora esposto per parte del Nuovo Priore della S.a Chiesa, e corretto dalla detta Compagnia, che nei detti Capitoli ritrovarsi mancante il Capitolo riguardante il modo di dare la conferma al Provveditore, Camarlingo, Scrivano, e Servo. E che in detti Capitoli viene altresi prescritto, che qualunque partito non si possa far o dei Fratelli adunati fossero in minor numero di 30; numero che ben di rado si trova combinato, faceva per tanto reverente istanza che venisse non solo ordinata la detta tafferma e che tanto questa quanto ogni altro partito del Corpo di Compagnia si potesse eseguire con quel numero di fratelli che fossesi potrebo combinare. Noi tanto inerento alle fi lui giuste domanda ordiniamo che ogn’anno nell’ultimo venerdì del mese di Xbre si faccino le rafferme dei ministri annunci con quel numero di Fratelli che vi saranno adunati purchè non sia minore di quindici, e che il partito s’intenda vinto se pagherà per i due terzi dei Fratelli adunati, e con dovere eseguisse ogni altro partito del Corpo di Compagnia derogando in quanto faccia di bisogno al disposto delle costituzioni medesime. Ecosi ordiniamo osservarsi nonostante. Vogliamo ancora che niente si possa stabilire in favore, o contro le dette Costituzioni senza nostro preventivo premesso e approvazione, e non altrimenti ne in altro modo.
Data dal Palazzo Arcivescovile di Firenze 17
Gennaio 1800

Averardo Carboli Vic. le

L’Anno Mille Ottocento Undici, il giorno diciotto Marzo

Ai Sig.ri componenti il Seggio della Venerabile Compagnia Dell’Illustrissimo Sacramento, ed ai Sig.ri Governatore, Consiglieri, Deputato, Camarlingo, e Proveditore della Venerabile Compagnia di S. Pasquale Baylon detta dei Cuochi in S. Margherita.

Considerando che il numero dei Fratelli componenti La Compagnia del Ss.mo Scacramento della Chiesa di me infrascritto Paroco, e cosi scarso, e che va continovamente diminuendosi, a così incapace di prestare quell’ assistenza, che si rende necessaria al servizio della mia Parrocchia, si per le Stme Comunioni come per il trasporto dei cadaveri, e refletendo altregli, che in questa mia Parrocchia vi è La Compagnia di S. Pasquale Baylon, la quale, e composta di un numero maggiore, e conseguentemente capace di prestare la dovuta e necessaria assistenza, ed essere in grado di supplire alle spese che vi occorrano specialmente per i strasporti di Cadaveri dei Miserabili, le quali fino a questo giorno sono state a carico di me. Ansiascritto; Ed è per questo, che io, ò signori proporrei che venissero Riunite Ambe due le Compagnie in un  sol Copro, come altra volta , è stato, renderlo il Titolo del Ss.mo Sacramento , e S. Pasquale , e che per ciò atteso il suddetto scarso numero dei fratelli che attualmente compongono la Compagni del Ss.mo Sacramento, si debba tenere in appresso per costante la forma, e la pratica tenuta dalla Compagnia di S. Pasquale si per la Festa Titolare, come ancora per le Tornate e altre  funzione solite fargli da detta Compagnia di S. Pasquale, e per le Processioni quando venissero ordinate.

Giuseppe Gazzini Priore di S. Margherita
Noi Infrascritti Componenti il Seggio della Venerabile Compagnia del Santissimo Sacramento, aderischiamo in tutte le sue parti alla proposizione fatta dal sud.o Sig.re Priore  Giuseppe Gazrini, e ci obblighiamo no tanto in nome proprio che in nome degli altri Fratelli componenti la Sud.a Compagnia di osservare quando sopra in tutte le sue parti.

  • Governatore: Giuseppe Gvopi
  • Primo Consigliere: Gaetano Novoli
  • Secondo Consigliere: Giovachino del Grasso
  • Camarlingo: Vincenzio Fancisti
  • Proveditore: Carlo Iani

Noi Infrascritti Governatore, Consglieri, Deputato, Camarlingo, e Proveditore della Venerabile Compagnia  di S. Pasquale Bylon detta dei Cuochi in S. Margherita Aderischiamo in tutte le sue parti alla proposizione fatta dal sud. Sig.re Priore Giuseppe Grazzini e ci obblighiamo non tanto in nome proprio, che in nome degli altri Fratelli componenti la sud.a Compagnia di osservare quanto sopra in tutte le sue parti.

  • Governatore: Pietro Della Fonte
  • Primo Consigliere: Vinzo Pieri
  • Secondo Consigliere: Pellegrino Bianchi
  • Deputato: Gaetano Novoli
  • Camarlingo: Vincenzo Bulli
  • Proveditore: Giuseppe Calvani

Approviamo la suddetta Riunione e ne ordiniamo l’Osservanza
Arcidiacono A. Corbili Vicario G.D.
L’originale di questa dichiarazione si ritrova nel libro dei ricordi
I presenti Capitoli devono essere osservati tarquale anco dai Fratelli del Gia Sacramento di S. Margherita riuniti ora alla nostra Compagnia come si vede dal sopradetto contratto