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Statuto

dell’Associazione culturale “Venerabile Compagnia dei Quochi” Firenze

Art. 1 (Denominazione E Sede)

È costituita a norma del libro I, titolo II, capo III del Codice Civile (art. 36 e seguenti) l’Associazione culturale ‘Venerabile Compagnia dei Quochi Firenze con sede a Pontassieve (FI), in Via Lisbona n. 23.

L’associazione potrà stabilire Sedi di rappresentanza in altre sedi secondarie della provincia di Firenze.

Art. 2 (Carattere E Durata)

L’associazione è apartitica, apolitica, asindacale, indipendente e senza finalità di lucro.

La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, con tacito rinnovo annuale. Essa si estingue:

  1. qualora il numero dei soci sia ridotto a meno di tre senza che nuove domande di adesione siano state presentate ed accolte dal Consiglio Direttivo entro tre mesi da quando si sia verificata tale riduzione;
  2. per deliberazione dell’Assemblea straordinaria con la partecipazione della maggioranza dei Soci e con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci presenti.

Art. 3 (Scopi)

Lo scopo dell’associazione ‘Venerabile Compagnia dei Quochi Firenze è quello di:

  • raccogliere e unificare intorno ad essa i cuochi, coloro che hanno esercitato la professione di cuoco, gli insegnanti di cucina, i sostenitori della categoria, gli allievi degli istituti e delle scuole alberghiere, che risiedono su tutto il territorio nazionale e mondiale, per dar vita ad uno spirito unitario di categoria volto a valorizzare la professione del cuoco e ad accrescere il prestigio sociale, economico e professionale della categoria;
  • costituire nei confronti di istituzioni ed enti la rappresentanza (principalmente sul territorio provinciale senza escludere la possibilità di operare e rappresentare a livello nazionale ed internazionale, anche con la creazione di eventuali sedi distaccate) di coloro che si dedicano all’attività culinaria professionale, creando con ogni mezzo occasioni di incontro e dibattito sui problemi della categoria, favorendo una migliore conoscenza e cooperazione tra tutti i soggetti che operano nel settore;
  • promuovere, autonomamente e in collaborazione con altri enti e istituzioni, tutte le iniziative che contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione della cultura gastronomica italiana, regionale e provinciale, nonché alla tutela del suo patrimonio storico;
  • progettare, organizzare e gestire attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori del settore, anche attraverso una collaborazione sinergica con gli Istituti Alberghieri e le Scuole di Cucina;
  • approfondire le conoscenze tecniche di cucina predisponendo, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti e convegni sui temi di generale interesse del settore ristorazione di qualsiasi ambito e grado, coinvolgendo a tal fine l’attenzione degli organi di formazione, informazione e cultura;
  • evidenziare attraverso manifestazioni, concorsi, premi e riconoscimenti, l’eccellenza professionale e l’attività meritoria dei cuochi, quale esempio di una qualificazione che sia adeguata ai contesti, alle trasformazioni e alle esigenze della cucina italiana, regionale e provinciale e della sua diffusione sul territorio nazionale, provinciale e nel mondo;
  • ottenere dalle pubbliche amministrazioni o dai privati il riconoscimento morale e l’aiuto necessario per poter perseguire, anche attraverso Fondazione, scopi di pubblica utilità, raccolta fondi, assistenza e solidarietà sociale a favore della categoria e dei propri iscritti particolarmente bisognosi;
  • progettare, organizzare, gestire e promuovere attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale di giovani da immettere sul mercato del lavoro e/o di lavoratori inseriti in aziende produttive del settore attraverso progetti specifici collegati a programmi provinciali, regionali e/o comunitari;
  • collaborare, aderire o partecipare attivamente esprimendo proprie rappresentanze a confederazioni, enti nazionali, internazionali, sopranazionali o comunitari che espletino o prevedano settori di attività inerenti alla categoria e al proprio ambito di competenza e ad associazioni culturali in genere;
  • costituire società di capitali e/o cooperative a.r.l. per svolgere attività di natura commerciale o di servizi ed eventi specifici, sempre legati all’attività dell’Associazione,
  • aderire tramite il versamento delle quote associative previste all’Associazione Professionale Cuochi Italiani, ad oggi rappresentata su Firenze dalla Direttrice Schillaci Marcella.

 

Al   fine  di   perseguire  gli   obiettivi  elencati   nel   presente  Statuto,  ed  a  titolo  puramente esemplificativo, l’Associazione potrà promuovere  ogni tipo di azione giudiziaria, od intervenire in essa, e, sempre a titolo esemplificativo, promuovere azioni di risarcimento dei danni in sede civile o dinanzi  ai  Tribunali  “Amministrativi  Regionali”,  intervenire  nei  giudizi  civili  anche  in  fase cautelare ed ex art.700 c.p.c., avviare in sede comunitaria, costituirsi parte civile negli eventuali procedimenti penali; effettuare istanze, presentare memorie difensive, richiedere atti e documenti ed esternarne copia; promuovere azioni esecutive ed intervenire in esse.

Art. 4 (Soci)

Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci tutte le persone che abbiano maturato esperienza nel settore e che condividano gli scopi del presente Statuto e ne facciano domanda scritta, presentando il proprio curriculum vitae.

L’ammissione del nuovo socio è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo dell’Associazione che deve esprimersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, dopo aver valutato attentamente il curriculum vitae dell’aspirante socio.

Il rigetto della domanda di ammissione, che deve essere comunicato al richiedente, non potrà essere oggetto di impugnazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il numero dei soci è illimitato.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita sociale; il diritto di voto è consentito solo agli associati maggiori di età.

Sono previste diverse categorie di soci, come da art. 5 del presente Statuto, tutte però con i medesimi diritti e obblighi.

Art. 5

I soci si distinguono in:

– soci Fondatori

– soci Onorari

– soci Ordinari

– soci Sostenitori

Sono soci Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.

Sono soci Onorari quelle persone, sia fisiche che giuridiche, che vengono ammesse a far parte dell’Associazione per motivi onorifici, di prestigio e per aver operato, con particolari meriti e risultati, azioni affini agli scopi dell’Associazione fissati nel presente statuto; questi soci non sono tenuti a versare alcuna quota annuale di iscrizione.

Sono soci Ordinari tutte le altre persone, sia fisiche che giuridiche, che vengono ammesse dietro loro richiesta con decisione del Consiglio Direttivo; questi soci devono versare quote annuali di iscrizione di importo da determinarsi a cura del Consiglio Direttivo entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Sono soci Sostenitori quelle persone, sia fisiche che giuridiche, ammesse con decisione del Consiglio Direttivo, che, con i contributi versati annualmente all’Associazione, ne sostengono l’attività e contribuiscono alla sua valorizzazione. Questi soci sono tenuti a versare quote annuali di iscrizione, da determinarsi a cura del Consiglio Direttivo entro il 15 dicembre di ciascun anno, di importo multiplo di almeno cinque volte le quote annuali di iscrizione versate dai soci Ordinari.

I soci Sostenitori potranno partecipare a titolo gratuito ad alcune attività a pagamento promosse dall’Associazione che saranno determinate dal Consiglio Direttivo

Art. 6

I Soci hanno diritto a prendere parte alla vita dell’Associazione nei modi indicati nel presente

Statuto.

A tutti i Soci è riconosciuto il diritto di voto nelle Assemblee; i soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune; pertanto, in caso di scioglimento del rapporto associativo, non sorge il diritto alla liquidazione di alcuna quota.

Art. 7

La qualità di socio decade per recesso, decesso od espulsione.

Quest’ultima   viene   deliberata   dal   Consiglio   Direttivo   con   decisione   motivata   adottata   a maggioranza assoluta, per i seguenti motivi:

  • gravi e reiterate inosservanze delle norme e delle finalità statutarie o delle deliberazioni adottate, secondo le rispettive competenze, dall’Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo; comportamenti  dell’Associato   contrari   alle   idee   che   ispirano   l’Associazione   e   che compromettano la sua dignità nella vita pubblica o privata, ovvero il decoro ed il prestigio dell’Associazione stessa;
  • morosità nel versamento delle quote associative.

Prima di provvedere all’espulsione, il Consiglio Direttivo è tenuto a contestare all’Associato i motivi che sono alla base del provvedimento, concedendogli un termine non inferiore a dieci giorni per le eventuali giustificazioni. I soci espulsi potranno essere riammessi dopo almeno sei mesi dall’avvenuta espulsione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea ordinaria; in caso di espulsione per morosità i soci decaduti sono riammessi dopo aver regolarizzato la propria posizione associativa.

Art. 8 (Gli Organi Dell’associazione)

Gli Organi della Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente

Art. 9 (Assemblea Dei Soci)

L’Assemblea è composta da tutti i soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione; elegge e rinnova i membri del Consiglio Direttivo; approva e modifica il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione;  determina  la  misura  della  quota  di  iscrizione  e  di  quella  annuale  di finanziamento   dell’attività;   ratifica   le   delibere   sugli   altri   soggetti   attinenti   alla   gestione dell’Associazione riservati alla  sua competenza dal  presente Statuto o  dalla  legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; approva il programma di attività annuale. L’Assemblea   straordinaria   delibera   sulle   modifiche   dello   statuto   dell’Associazione, sulla stipulazione di contratti di compravendita di beni immobili e sull’assunzione di mutui con garanzia ipotecaria, sulla estinzione della Associazione ai sensi dell’Art.15 del presente Statuto e, in caso di scioglimento, sulla nomina di uno o più liquidatori, sui criteri per la devoluzione dell’eventuale residuo attivo della liquidazione.

Art. 10

L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento (principalmente via mail); l’avviso di convocazione deve essere affisso è di pubblico dominio presso la sede sociale almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno ed ora in cui si terrà l’assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione.

L’obbligo di comunicazione ai soci si intende validamente espletato qualora l’ordine del giorno sia esposto per almeno 8 giorni prima dell’evento presso la sede sociale.

L’Assemblea ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio annuale, fissata al 31 dicembre di ogni anno.

L’Assemblea straordinaria è fissata dal Presidente:

  1. a) su deliberazione del Consiglio Direttivo;
  2. b) a seguito di richiesta scritta inviata al consiglio direttivo di almeno un quinto dei soci ed entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita presso la sede legale con la presenza della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun Associato ha il diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta.

Ai fini della verifica del numero legale non vengono computati i soci da ammettersi durante la seduta in corso. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Art. 11 (Consiglio Direttivo)

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un minimo di due ad un massimo di cinque Consiglieri eletti dall’Assemblea tra i soci.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente ed il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità degli eventuali altri consiglieri in ordine alle attività svolte dall’Associazione per il conseguimento delle proprie finalità.

Le funzioni del Consiglio Direttivo potranno essere anche completamente gratuite; se ne faranno richiesta, ai membri del Consiglio spetterà comunque il rimborso delle spese da questi sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare dei comitati che, sotto la supervisione del Consiglio o di un

Consigliere Delegato, provvedano alla gestione ed alla organizzazione dei vari eventi.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere prese a maggioranza dei componenti; in caso di votazione in parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con preavviso tramite e-mail o chiamata telefonica, di almeno cinque giorni.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui si terrà la riunione del Consiglio.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per sette anni.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione, dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea ed esercita in genere tutte le funzioni, salve quelle che non siano espressamente riservate all’Assemblea o al Presidente.

Il Consiglio potrà delegare alcuni dei suoi poteri al Presidente ed ai Consiglieri. Il Consiglio deve:

  • redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
  • curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
  • redigere i bilanci;
  • stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
  • formulare regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria;
  • deliberare circa l’ammissione, la sospensione e l’espulsione dei soci;
  • nominare il segretario ed il tesoriere.

Art. 13 (Presidente)

La rappresentanza legale e la firma dell’Associazione spettano al Presidente, che viene eletto dall’Assemblea a maggioranza semplice.

Il Presidente prepara le relazioni da presentare all’Assemblea dei Soci, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, presiede e vigila sulle attività dell’Associazione, adotta i provvedimenti nei riguardi del personale dipendente e dei collaboratori.

In caso di assenza o impossibilità il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice-Presidente o dal Presidente Vicario.

Art. 14 (Segretario)

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Al Segretario spetta di svolgere le mansioni attribuitogli dal Consiglio e in particolare:

  • coadiuvare tutte le attività istituzionali del Presidente;
  • provvedere alla registrazione, su apposito libro, dell’iscrizione di nuovi associati;
  • tenere aggiornato lo schedario;
  • redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrivere quelli relativi alle Assemblee Generali degli Associati, curando che questi siano firmati dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Il segretario dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Art. 15 (Tesoriere)

Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Al tesoriere spetta di svolgere le mansioni attribuitogli dal Consiglio e in particolare:

  • cura materialmente la compilazione del rendiconto preventivo su indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente;
  • provvede alla compilazione materiale del rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, anche con l’aiuto di professionisti del settore ai quali l’Associazione riconoscerà il dovuto compenso, da sottoporre anch’esso all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati;
  • tiene aggiornata la contabilità dell’Associazione nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili;
  • firma, su incarico del Presidente, i mandati di pagamento;
  • è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse e/o affidategli;
  • è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente;
  • provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa;
  • versa le somme da lui incassate presso un istituto di credito indicato dal Consiglio Direttivo;
  • ritira le somme dagli istituti bancari ed effettua i pagamenti e le riscossioni, previo mandato firmato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Preleva le somme necessarie ai pagamenti mediante assegno in conto corrente con firma congiunta del Presidente o del Vice Presidente;
  • una volta al trimestre presenta al Consiglio Direttivo la situazione aggiornata di cassa;
  • è autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti;
  • tiene aggiornato su apposito registro l’inventario di tutti i beni e di tutto il materiale associativo, ne sorveglia la manutenzione e ne è responsabile;
  • provvede alle piccole spese per le quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 (Patrimonio)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • le quote annuali di iscrizione;
  • i contributi di enti o privati;
  • i versamenti volontari degli associati;
  • i beni mobili ed immobili che diventano proprietà dell’Associazione;
  • i risultati della gestione di bilancio e da eventuali eccedenze;
  • eventuali contributi straordinari richiesti in relazione a particolari iniziative che richiedessero disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  • eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L’Associazione accetta singole offerte per la realizzazione dei suoi fini istituzionali o per scopi particolari ad essi in ogni caso attinenti.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 (Scioglimento)

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nominerà anche un Liquidatore che procederà alla liquidazione dell’attivo.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3 comma 190 della Legge 622/96 e salvo il caso che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Art. 18 (Delle Controversie)

Le parti interessate, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, si impegnano a ricorrere alla procedura di conciliazione di cui al presente comma.
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro l’Associazione, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il Regolamento, in tempo vigente, del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, con gli effetti previsti dagli Artt. 38 ss. Del D.Lgs.5/2003.
Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.
Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, che non abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, compreso quelle in materia di recesso ed esclusione, che dovessero insorgere tra l’Associazione ed i Soci, o tra i Soci o tra gli eredi o legatari del Socio defunto e gli altri Soci e/o l’Associazione, o che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché l’interpretazione e/o l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da amministratori e liquidatori, o nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri o da un Arbitro unico nominati/o dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze in conformità del suo Regolamento generale, in tempo vigente.
L’arbitro o gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto nel rispetto del Regolamento e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Art. 18 (Disposizione Finale)

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia ed in particolare il disposto del Decreto Legislativo n.460 del 4 Dicembre 1997.

Il presente atto consta di n. 7 pagine.